Art. 4.
(Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni).

      1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 sono titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui sono titolari, o sono stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'hanno determinata.
      2. L'Autorità di cui all'articolo 5, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato affinché provveda entro dieci giorni alla integrazione della

 

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propria dichiarazione. Decorso tale termine, laddove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa gli organi o i soggetti competenti affinché vengano disposte:

          a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

          b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

          c) la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

          d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente.